Cos’è un impianto termico L’impianto termico è un impianto tecnologico destinato al riscaldamento degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione di acqua calda per gli stessi usi. Non sono, invece, considerati impianti termici gli apparecchi quali: stufe, caminetti e scaldabagni unifamiliari.
Chi è il responsabile dell’impianto termico L’occupante a qualsiasi titolo (proprietario, inquilino, ecc.) negli edifici con impianti termici autonomi. L’Amministratore di Condominio negli edifici dotati di impianti termici centralizzati. Il responsabile dell’impianto può delegare la responsabilità ad un terzo che assume la figura di Terzo Responsabile.
Cosa deve fare il responsabile dell’impianto termico Il responsabile dell’impianto termico deve far eseguire, da un tecnico abilitato, le operazioni di manutenzione e di controllo del rendimento previste dalla Legge conservare e mantenere aggiornato il Libretto di impianto o di centrale rispettare il periodo annuale di riscaldamento, in base all’ubicazione dell’immobile (zona climatica), e l’orario giornaliero di accensione regolare l’impianto in modo che la media delle temperature nei diversi ambienti riscaldati non sia superiore a 20 °C con una tolleranza di +2 °C.
Periodicità della manutenzione e del controllo di rendimento La manutenzione della caldaia deve essere eseguita secondo le indicazioni fornite dall’installatore dell’impianto. Se non sono disponibili le istruzioni specifiche da parte dell’impresa installatrice, le operazioni di manutenzione dovranno essere eseguite secondo quanto indicato dal costruttore del generatore.
Le verifiche impianti termici Verigas pur non essendo accreditato da ACCREDIA per lo schema ISO/IEC 17020 per le ispezioni sugli impianti termici opera secondo i requisiti della norma di riferimento con specifico manuale e documentazione procedurale. L’Organismo di Ispezione (OdI) di Verigas, seguendo le regole della norma EN ISO/IEC 17020:2012, garantisce l'indipendenza, l’imparzialità e la riservatezza avendo operato la scelta di diventare Organismo di tipo A (organismi indipendenti di parte terza, che svolgono esclusivamente attività ispettiva e di certificazione). Le Stazioni Appaltanti potranno, così, superare i vincoli che alcune legislazioni pongono per le caratteristiche di indipendenza degli esecutori delle ispezioni, quali quelle poste dal DPR 74/2013 allegato C, infatti: L’OdI di Verigas è dotato di: · una struttura tecnico-organizzativa dedicata esclusivamente alle attività ispettive; · una sede dotata di specifica struttura, uffici, personale tecnico e di segreteria, ed adeguata al volume ed alla complessità delle attività ispettive svolte; · un Responsabile Tecnico, come descritto nel seguito, dedicato al servizio ispettivo; · personale permanente che mantiene l’indipendenza di giudizio e l’integrità professionale in relazione all’attività di ispezione.
Tutto il personale dell’Organismo di Ispezione è tenuto all’osservanza del segreto d’ufficio sui risultati delle ispezioni e su ogni altra informazione acquisita nello svolgimento delle proprie mansioni.
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