La certificazione delle imprese nel settore f-gas Il DPR 146/2018, che recepisce il Regolamento di esecuzione del Regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati ad effetto serra, prevede che le imprese che svolgono attività di installazione, riparazione manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore fisse e apparechiature anticendio contenenti gas fluorurati ad effetto serra, possono prendere in consegna gas fluorurati ad effetto serra solo se in possesso del certificato. Per ottenere il certificato l'impresa deve:
Il quadro normativo
L'iter di certificazione L'iter per la certificazione delle imprese inizia con la presentazione della domanda di certificazione completa di tutte le informazioni necessarie per poter inviare una offerta che sia mirata alle effettive esigenze dell'azienda. Oltre ai dati di carattere generale relativi alla ragione sociale, all'indirizzo delle sedi ed ad eventuali appartenenze a gruppi, sono molto importanti i dati relativi al fatturato specifico nel settore della refrigerazione e del condizionamento. Viene richiesto il fatturato delle sole attività relative a installazione, manutenzione e riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra, degli ultimi 3 anni (nella determinazione del fatturato specifico non deve essere considerato quello generato dall’eventuale acquisto, vendita e utilizzo di apparecchiature e materiali). Alla domanda di certificazione deve essere allegato anche un insieme di documenti che riguarda l'organizzazione aziendale,che è composto dai seguenti documenti:
Qualora non siano presenti in azienda questi documenti o vi siano dei dubbi sulla corretta strumentazione necessaria, è consigliabile rivolgersi ad un consulente specializzato che possa illustrare nel dettaglio quali sono i requisiti minimi per superare la certificazione aziendale. Dopo la verifica documentale un ispettore qualificato verificherà in sede la sussistenza della documentazione prodotta, delle procedure operative e dei moduli da utilizzare; del personale già certificato; della strumentazione (opportunamente tarata) e dell'attrezzatura necessaria per operare. Per la certificazione di Imprese Individuali, l'iter di certificazione prevede esclusivamente la Verifica Documentale. Validità della certificazione La certificazione ha validità quinquennale ed è vincolata al rispetto delle condizioni richieste dallo schema per il suo mantenimento annuale. |
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