|
Verigas srl dal 2017 l’attività di Organismo di certificazione accreditato da Accredia (organismo nazionale di accreditamento) sulla base di schemi approvati dal Ministero dell’ambiente, per le attività di certificazione delle persone fisiche che operano nel settore Fgas ai sensi della norma ISO/IEC 17024, e per l’attività di certificazione di processi/prodotti e servizi delle imprese operanti nel settore Fgas ai sensi della norma ISO/IEC 17065. L’elenco degli Organismi accreditati è consultabile sul Registro Telematico Nazionale Fgas. In ottemperanza a quanto previsto dal D.P.R. 146/2018 che attua il Regolamento UE 517/2014 sui gas fluorati ad effetto serra e abroga il Regolamento UE 842/2006 e il precedente D.P.R n.43 del 27/01/2012, Nel quadro generale dei protocolli internazionali sui cambiamenti climatici (Protocollo di Montreal e Protocollo di Kyoto), l'Unione europea si è impegnata attivamente a ridurre le emissioni di sostanze lesive per lo strato di ozono e di sostanze ad effetto serra. Sulla base degli attuali dati scientifici, è opportuno che i paesi sviluppati riducano le emissioni di gas a effetto serra dell’80-95 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2050 per limitare i cambiamenti climatici a un aumento della temperatura di 2 °C e prevenire in tal modo effetti indesiderati sul clima. La normativa Fgas definisce il ruolo e gli obblighi di tutti i soggetti coinvolti nel ciclo vita dei gas fluorurati, produttori, venditori, importatori ed esportatori di Fgas, fabbricanti e importatori di apparecchiature contenenti F-Gas, nonché operatori delle apparecchiature. A tutti i soggetti della filiera è richiesto di iscriversi sul Registro Nazionale Fgas.
Regolamento UE 514/2014 vai alle novità Le persone e le imprese iscritte al registro telematico nazionale dovranno obbligatoriamente confermare l'iscrizione con l'acquisizione del CERTIFICATO DEFINITIVO entro e non oltre 8 mesi dalla data di iscrizione, in caso contrario la stessa sarà automaticamente cancellata.
Le imprese e le persone fisiche possono operare SOLO E SOLO SE IN POSSESSO DI CERTIFICAZIONE DEFINITIVA opportunamente consultabile sul Registro Nazionale Fgas. Le sanzioni per i trasgressori vanno da 7.500 Euro sino a 100.000 Euro
LA CERTIFICAZIONE PERSONE “PATENTINO FGAS” Verigas srl rilascia, in conformità al proprio schema di accreditamento il “Patentino Fgas” ai soggetti ad obbligo di certificazione e di iscrizione sul registro nazionale Fgas le persone che intendono svolgere attività su celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore fisse, e nello specifico per:
Le persone fisiche che intendono conseguire la certificazione Fgas devono:
LA CERTIFICAZIONE AZIENDALE FGAS Verigas srl rilascia, in conformità al proprio schema di accreditamento, la certificazione alle imprese che intendono svolgere attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati a effetto serra. Le imprese che intendono conseguire la certificazione devono:
|
BANCA DATI GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA E APPARECCHIATURE CONTENENTI GAS FLUORURATI Con l’applicazione del nuovo D.P.R. 146/2018. le vendite di f-gas, delle apparecchiature che li contengono, le attività di assistenza, manutenzione, installazione, riparazione e smantellamento delle stesse dovranno essere comunicate telematicamente alla nuova Banca dati gas fluorurati. Dal 24 Luglio 2019 le imprese che forniscono gas fluorurati ad effetto serra, dovranno comunicare telematicamente: a) i numeri dei certificati delle imprese acquirenti o, laddove le imprese non siano soggette ad obbligo di certificazione, i numeri dei certificati o degli attestati delle persone fisiche; b) le quantità e la tipologia di gas fluorurati a effetto serra vendute.
Dal 24 Luglio 2019 le imprese che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate, dovranno comunicare telematicamente: a) tipologia di apparecchiatura; b) numero e data della fattura o dello scontrino di vendita; c) anagrafica dell'acquirente; d) dichiarazione dell'acquirente recante l'impegno che l'installazione sarà effettuata da un'impresa certificata.
Dal 24 Settembre 2019 le imprese e le persone fisiche certificate, entro e non oltre 30gg dall’installazione di nuove apparecchiature contenenti f-gas dovranno trasmettere telematicamente alla Banca Dati gas: a) numero e data della fattura o dello scontrino di acquisto dell'apparecchiatura; b) anagrafica dell'operatore; c) data e luogo di installazione; d) tipologia di apparecchiatura; e) codice univoco di identificazione dell'apparecchiatura; f) quantità e tipologia di gas fluorurati a effetto serra presenti e eventualmente aggiunti durante l'installazione; g) nome e indirizzo dell'impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato, se le quantità di gas fluorurati a effetto serra installati sono state riciclate o rigenerate; h) dati identificativi della persona fisica certificata o dell'impresa certificata che ha effettuato l'installazione.
Dal 24 settembre 2019 le imprese e le persone fisiche addette al controllo delle perdite e manutenzione o riparazione di apparecchiature contenenti f-gas dovranno trasmettere, entro e non oltre 30gg dalla data dell’intervento, telematicamente alla Banca Dati gas a) data, se disponibile, e luogo di installazione; b) anagrafica dell'operatore; c) tipologia di apparecchiatura; d) codice univoco di identificazione dell'apparecchiatura; e) quantità e tipologia di gas fluorurati a effetto serra presenti e eventualmente aggiunti durante il controllo, la manutenzione o la riparazione; f) nome e indirizzo dell'impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato, se le quantità di gas fluorurati a effetto serra installati sono state riciclate o rigenerate; g) dati identificativi della persona fisica certificata o dell'impresa certificata che ha effettuato l'intervento di controllo, riparazione o manutenzione; h) data e tipologia degli interventi di controllo, manutenzione o riparazione; i) quantità e tipologia di gas a effetto serra recuperata durante l'intervento sull'apparecchiatura;
Dal 24 settembre 2019 le imprese e le persone fisiche addette ad attività di smantellamento delle apparecchiature contenenti f-gas dovranno trasmettere, entro e non oltre 30gg dalla data dell’intervento, telematicamente alla Banca Dati gas: a) data e luogo di smantellamento; b) anagrafica dell'operatore; c) tipologia di apparecchiatura; d) codice univoco di identificazione dell'apparecchiatura; e) quantità e tipologia di gas fluorurati a effetto serra recuperato durante lo smantellamento; f) misure adottate per recuperare e smaltire i gas fluorurati a effetto serra contenuti nell'apparecchiatura;
g) dati identificativi della persona fisica certificata o dell'impresa certificata che ha effettuato l'intervento di smantellamento. |